Foro di Trieste
03-05-2024
CHIARIMENTI DAL MIT SUI MICROAFFIDAMENTI
di Elena Predonzani
Alcuni importanti chiarimenti del MIT sui microaffidamenti sempre nellottica della semplificazione. a) Con Parere 2196/2023 (oggetto: Affidamento diretto e utilizzo strumenti telematici), il Servizio supporto giuridico del MIT ha precisato che anche per piccoli affidamenti inferiori a 5 mila euro è obbligatorio lutilizzo della piattaforma telematica. Il chiarimento è in risposta al quesito di una stazione appaltante che doveva procedere ad un affidamento per importo sotto i 5 mila euro, e dovendo affidare urgentemente un servizio specifico ad un soggetto non iscritto a nessuna di queste piattaforme, si chiedeva se sia regolare procedere con affidamento diretto e scambio di atti e comunicazioni via PEC senza effettuare la procedura su MEPA o simili. Il MIT ha precisato che: dal 1°gennaio 2019 le PA sono obbligate a ricorrere al MEPA per forniture di beni e lacquisto di servizi di importo superiore ai 5 mila euro; tuttavia, lart.25 del Codice Appalti 36/2023 ha previsto, dal 1°gennaio 2024, lobbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui allart.26 . Pertanto, il MIT ha confermato che anche per i microaffidamenti inferiori a 5 mila euro è comunque obbligatorio lutilizzo della piattaforma telematica MEPA. Parere fedele al dettato normativo. b) Con Parere 2525/2023 (oggetto: Digitalizzazione contratti pubblici) il MIT ha fornito ulteriori chiarimenti ad una stazione appaltante che aveva posto un quesito richiamando la Delibera ANAC del 13 dicembre 2023, n. 582 sul seguente tema: come si conciliano le esigenze di semplificazione dei c.d. "microaffidamenti" (ossia affidamenti diretti sotto i 5 mila euro) con le procedure previste dagli art. 25 e 26 Codice n. 36/2023 che contemplano le piattaforme di approvvigionamento certificate sulla digitalizzazione degli appalti a partire dal 1°gennaio 2024 per tutti gli affidamenti e senza alcuna forma semplificata (sia per quelli sopra soglia che per quelli sottosoglia)? Sulla questione, il MIT ha precisato che, a decorrere dal 1°gennaio 2024, anche per le procedure sotto - soglia vi è lobbligo di procedere tramite piattaforme ai sensi degli artt. 25 e 26 del Codice 36/2023. Peraltro, il MIT rinvia al Comunicato del Presidente Anac del 10 gennaio 2024 (Indicazioni di carattere transitorio sullapplicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro) secondo cui fino a 30 settembre 2024, al fine di favorire le Amministrazioni nelladeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono lutilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso lamministrazione digitale, per lapprovvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, è disponibile lutilizzo dellinterfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dellAutorità, anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5 mila euro. Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva transitoria che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle Pad, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione. Comunque, anche in questo caso la stazione appaltante deve garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla banca dati dei contratti pubblici, attraverso la compilazione dellapposita scheda. Quindi, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione, le amministrazioni possono svolgere, attraverso l′interfaccia web ANAC, le ordinarie attività di approvvigionamento in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD), in modo da garantire alcuni servizi legati alla pubblicità legale e alla trasparenza degli atti di gara, oltre che per consultare il FVOE. Lo stesso comunicato ANAC ha precisato che: le Stazioni Appaltanti dovranno garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla Banca dati ANAC, con la compilazione dellapposita scheda (AD5); nel caso di affidamenti di importo pari o superiore a 5 mila euro restano ferme le indicazioni fornite sull′obbligo di utilizzo di PAD; dal 1°ottobre 2024 anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5 mila euro sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate; per le spese giornaliere di importo inferiore a 1.500 euro rimangono valide le indicazioni fornite con la delibera ANAC del 19 dicembre 2023, n. 585. In sostanza, il MIT ha confermato le indicazioni transitorie di ANAC per mitigare gli effetti del calendario operativo fissato dal Codice n. 36/2023 viste le difficoltà delle PA nell avvio della digitalizzazione.