Foro di Trieste
28-05-2024
OPZIONE DI PROROGA, PROROGA TECNICA E RINNOVO CONTRATTUALE: DISTINZIONE E REVISIONE PREZZI
di Elena Predonzani
Il Consiglio di Stato è intervenuto con sentenza n. 3403 dd. 15.04.2024 sez IV sul tema in oggetto per chiarire la distinzione tra opzione di proroga, proroga tecnica e rinnovo contrattuale anche ai fini della revisione prezzi. Il Consiglio di Stato rammenta che lart. 120 del Codice Appalti n. 36/2023 (commi 10 e 11) deve essere interpretato nel senso della sussistenza di un generale divieto di proroga del contratto (c.d. opzione di proroga), fatta salva lipotesi in cui la proroga sia limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per lindividuazione di un nuovo contraente (c.d. proroga tecnica). Fermo detto divieto generale, va detto che la distinzione tra opzione di proroga e proroga tecnica, era già prevista dallart. 106, comma 11 del Codice Appalti n. 50/2016, ed è stata ulteriormente precisata dal nuovo Codice 36/2023 che ha distinto le due fattispecie, rispettivamente nel comma 10 (opzione di proroga) e nel comma 11 (proroga tecnica), disponendo che il contraente originario, in entrambi i casi, è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. Solo nel caso di opzione di proroga troveranno applicazione le condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante, peraltro solo se un tanto sia previsto nei documenti di gara. Una importante distinzione che assume rilievo ai fini dellapplicabilità della clausola di revisione dei prezzi è quella tra proroga e rinnovo contrattuale. In particolare, il Consiglio di Stato ha precisato che Il rinnovo contrattuale si contraddistingue, sul piano sostanziale, per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario; in assenza di tale negoziazione novativa, è qualificabile come proroga contrattuale laccordo con cui le parti si limitano a pattuire il differimento del termine finale del rapporto, che per il resto continua ad essere regolato dallatto originario; ed anche la circostanza che in tale accordo sia riportato il prezzo del contratto originario, che quindi rimane immutato, non costituisce affatto espressione di rinnovata volontà negoziale, ma circostanza idonea ad avvalorare ulteriormente lintervenuta mera proroga del previgente contratto (Cons. Stato, sez. III, 24 marzo 2022, n. 2157; Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1635). Inoltre, lorientamento consolidato del Consiglio di Stato ritiene sia applicabile la revisione prezzi solo alle proroghe negoziali ma non ai rinnovi contrattuali (vedasi fra tante Cons. Stato sez V 17.07.2019 n. 5021; Con Stato Sez III 27.08.20218 n. 5059). La sentenza chiarisce una distinzione concettuale, ed i suoi effetti, per gli operatori del settore laddove molte volte proroga e rinnovo vengono trattati in modo confuso.