Foro di Trieste
18-09-2024
LE REVOCHE DELLA PA NEL PROJECT FINANCING: RISCHI E TUTELE PER IL PRIVATO
di Elena Predonzani
In un momento storico di grande diffusione del Partenariato Pubblico Provato ed in particolare del Project Financing, iniziative e finanziamenti privati possono diventare una leva importante delleconomia diretta alla creazione di valore, con opere e interventi di interesse pubblico per lo sviluppo infrastrutturale del paese. Si tratta di operazioni virtuose in cui lesigenza imprenditoriale di sviluppo del business assume una dimensione pubblicistica per soddisfare linteresse della collettività. Nel nuovo Codice Appalti 36/2023 si coglie un incentivo a tali formule partenariali, quantunque le procedure siano complesse, non rapidissime e limpegno del privato resti oneroso già nella fase preliminare di montaggio delloperazione sia per lattività da svolgere che in termini economici, con peraltro la permanenza di un profilo aleatorietà per diversi versi, primo fra tutti quello politico amministrativo che può dare luogo ad eventuali revoche della PA. Diverse sono le sentenze in relazione a controversie in cui operatori economici, qualificati come proponenti o promotori di operazioni di finanza di progetto, si sono visti revocare, per varie ragioni, la dichiarazione di pubblico interesse della proposta o finanche laggiudicazione della gara (vedasi TAR Lombardia Milano, Sez. I, 22 aprile 2024, n. 1211; Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo 2024, n. 2069, TAR Puglia Bari, Sez. II, 28 febbraio 2024, n. 237). E stato ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che la procedura di project financing è suddivisa in due fasi procedimentali strutturalmente autonome, anche se collegate: la prima di selezione del progetto di pubblico interesse e la seconda di gara ad evidenza pubblica sulla base del progetto dichiarato di pubblica utilità. La prima fase è connotata da ampia discrezionalità amministrativa non sindacabile nel merito. In tale momento procedimentale, il privato promotore vanta mere aspettative di fatto non giuridicamente tutelate accollandosi il rischio che la sua proposta progettuale non vada a buon fine, come anche ribadito dalla Corte di Giustizia UE con ordinanza dd. 12.12.2023 Sez.VIII. Quindi al termine della prima fase loperatore economico proponente non può rivendicare alcun diritto in relazione alla seconda fase in cui viene indetta la gara alla quale vi partecipa in qualità di promotore. Invero, come ribadito dal Consiglio di Stato gli atti adottati in tale fase hanno natura instabile ed interinale in quanto afferenti ad una fase pre-procedimentale che ha carattere propedeutico alla seconda fase. In buona sostanza, la dichiarazione di pubblico interesse è ascrivibile nel novero di tale categoria di atti, in quanto provvedimento che non attribuisce in maniera definitiva un vantaggio, ma è meramente - ed eventualmente prodromico - alla successiva indizione della gara. La revoca della PA può essere disposta legittimamente anche dopo la gara, qualora ricorrano adeguate ragioni di interesse pubblico che inducano ad una rivalutazione della precedente dichiarazione di pubblico interesse del progetto del privato. Anche in sede di aggiudicazione il promotore, seppur titolare di un diritto di prelazione previsto dal Codice Appalti, non può rivendicare un diritto o una aspettativa giuridicamente qualificata alla stipula del contratto, tantè che la revoca dellaggiudicazione non può essere contestata in ragione di una posizione di interesse dellaggiudicatario, ma solo se non adeguatamente motivata dalla PA con considerazioni oggettive e circostanziate. Sul punto il TAR Lazio sez III 14674/2023 che ha ribadito la necessità di una specifica e puntuale motivazione, ed anche il TAR Lombardia, Sez. I, 22 aprile 2024, n. 1211 ha chiarito che è da considerarsi generico e privo di specificità (perciò annullabile) un provvedimento di revoca che si limiti ad affermare fatti senza circostanziarli rispetto alla decisione già presa, peraltro anche senza illustrare il perché non si sia valutato di procedere (invece che con una revoca) con una richiesta di adeguamento del progetto. In tal senso ad esempio, è stato precisato che il riferimento al cambio di maggioranza politica in seno agli organi rappresentativi comunali non può costituire una valida ragione di revoca della dichiarazione di pubblica utilità e fattibilità di una già approvata proposta di project financing. Come ha affermato il TAR Puglia Bari, Sez. II, 28 febbraio 2024, n. 237, richiamando la valenza generale dellart. 11-quinquies della L. n. 241/1990, il potere di revoca dei provvedimenti amministrativi è legittimamente esercitabile: a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b) per un mutamento imprevedibile della situazione di fatto; c) per una rinnovata valutazione dellinteresse pubblico originario. La rivalutazione dell′interesse pubblico al progetto può, quindi, rivelarsi idonea a giustificare l′esercizio del potere di revoca in autotutela ex art. 21 quinquies della Legge 241/1990. In realtà vi sono degli obblighi procedimentali a carico della PA al fine di adottare una revoca legittima, all′esito di un giusto procedimento, nell′ipotesi in cui sia stato individuato già definitivamente l′aggiudicatario. Detti principi partecipativi di cui alla legge 241/1990 sono appunto applicabili solo in caso di revoca di atti durevoli e stabilmente attributivi di vantaggi al privato, per cui non si applica alla dichiarazione di pubblico interesse che non è un atto ad efficacia durevole attributivo in maniera definitiva di un vantaggio, in quanto solo prodromico allindizione di una gara, non fondativo neppure di indennizzo in caso di revoca della stessa (Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 2024, n. 847). Qualora lesercizio del potere di revoca avvenga dopo la gara pubblica in realtà dovrebbe invece aprirsi un procedimento in contraddittorio con il privato di confronto tra linteresse pubblico e linteresse privato per una valutazione equilibrata e proporzionata secondo i dettami della Legge 241/1990 e con obbligo di adeguata motivazione. In tale procedimento, la PA è tenuta a considerare e valutare le osservazioni del privato per adottare una fondata ed adeguata motivazione alla propria decisione (vedi TAR Molise Sez. I 31.10.2022 n. 398). Anche tale aspetto conferma come la PA debba adottare una compiuta ed adeguata motivazione sostanziale e circostanziata del provvedimento finale. Tema correlato è quello della spettanza o meno dellindennizzo al privato ex art. 21-quinquies della L. n. 241/1990. Tendenzialmente, sulla revoca della dichiarazione di pubblico interesse, la giurisprudenza è molto restrittiva sul punto ribadendo che: lobbligo di indennizzo ex 21 quinquies L. n. 241/90 risulta cedevole rispetto alla testuale disciplina differenziata di cui allart. 183, commi 12 e 15, del Codice n. 50/2016, il quale riconosce al promotore il diritto allindennizzo delle spese sostenute per la procedura solo ove il promotore non risulti aggiudicatario della gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2023, n. 7930; Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 2024, n. 1502); la revoca della dichiarazione di pubblico interesse del progetto non dà diritto ad alcun risarcimento per il proponente nel caso in cui il procedimento di project financing non sia giunto alla fase della gara, dal momento che il soggetto promotore rimane un potenziale concorrente e, come tale, non vanta alcun affidamento idoneo a consolidare una posizione da cui possa discendere una responsabilità da parte dellAmministrazione; Ma nel caso di revoca post aggiudicazione pare invece configurarsi un diritto allindennizzo del privato, alla luce dellampia trattazione giurisprudenziale. E stato chiarito infatti (TAR Molise n. 398/2022 Sez I) che nella procedura di finanza di progetto, laggiudicatario diviene titolare di una aspettativa giuridicamente tutelata in merito alla sottoscrizione del contratto. Tantè che la giurisprudenza (TAR Sardegna n. 730/2022) riconosce al privato la possibilità di agire in giudizio per la declaratoria di illegittimità del silenzio - inadempimento della PA in ordine alla mancata conclusione della gara. Quindi, ove un privato aggiudicatario sia interessato da una revoca del project financing, può essere utile ed opportuno avvalersi del diritto di partecipazione procedimentale anche deducendo con memorie di contenuto tecnico e giuridico che la PA è tenuta ad esaminare verificandone la fondatezza. Il tracciamento di un contraddittorio può assumere indubbia rilevanza ai fini di una possibile tutela anche risarcitoria, tenuto conto del principio di affidamento e di buona fede che deve ispirare tanto la contrattazione privata quanto quella pubblica, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza e come anche recepito dal nuovo Codice Appalti 36/2023 nei principi generali (art. 5). Può essere tutelante per il privato ma anche per la PA a comprova della piena osservanza delle regole correttezza e trasparenza dellagire pubblico nelladozione di un provvedimento finale che sia non censurabile ed esente da vizi da notarsi non sanabili ex post neanche in sede processuale (TAR Lombardia Milano I n. 2399/2019). In questo quadro complessivo si coglie, pertanto, il profilo di rischio per il privato che intende investire in un progetto pubblico e quali sono le tutele esperibili in itinere a seconda delle varie fasi della procedura sopra illustrate, fasi comunque lunghe, complesse ed onerose. Cè da dire che levoluzione normativa e giurisprudenziale del rapporto pubblico privato ha indubbiamente aperto nuovi scenari fondati sul concetto di fiducia reciproca tra i soggetti coinvolti in queste operazioni, che devono trovare allinterno del quadro normativo di riferimento il giusto equilibrio tra interessi economici di profitto ed obiettivi di pubblico interesse.