Foro di Trieste
18-09-2024
Finanza di progetto: la fase di selezione del promotore
di Elena Predonzani
Come ribadito dal Consiglio di Stato nella sentenza Sez. V, 13.02.2024 n. 1443, la fase preliminare di selezione del promotore non è assoggettata al rispetto di tutti i principi dellevidenza pubblica, in quanto non costituisce gara che può o meno seguire a tale scelta. Trattasi di una pronuncia riferita allart. 183 comma 15 del Codice 50/2016 ma che confermando un orientamento consolidato della giurisprudenza in merito (Cons. Stato sez V dd. 18/01/2024 n. 257, dd. 10/02/2020 n. 1005 e dd. 26/05/2023 n. 5184), nella sostanza rappresenta una linea guida che deve informare tale fase di scelta del promotore. Così ribadisce la sentenza nella fase preliminare di individuazione del promotore, proprio perché connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, e comunque procedimentalizzata, simpone lapplicazione dei principi generali dellattività amministrativa, in primis di pubblicità e di trasparenza, nonché di non discriminazione e parità di trattamento tra tutti gli operatori economici interessati, in quanto funzionale alla migliore cura dellinteresse pubblico, laddove consente di ampliare il novero delle proposte tra le quali esercitare la scelta del project financing da accogliere, alla stregua della programmazione delle opere pubblicheNe discende, pertanto, che la fase preliminare, pur non dovendo essere assoggettata al rispetto di tutti i principi dellevidenza pubblica, pena la inutile e gravosa duplicazione della procedura di gara vera e propria che potrà o meno seguire alla scelta del promotore, deve comunque essere improntata al rispetto dei principi generali dellattività amministrativa, in primis di pubblicità e di trasparenza, nonché di non discriminazione e di parità di trattamento tra tutti gli operatori economici interessati. Inoltre, per quanto concerne il modus procedendi che deve seguire la PA nel corso di tale fase prodromica di valutazione, il Consiglio di Stato ha precisato che .la maggiore rispondenza allinteresse pubblico di una proposta progettuale rispetto ad un′altra, ossia la comparazione tra le due proposte alternative, deve essere condotta in termini necessariamente globali e sintetici () senza necessariamente soffermarsi in modo parcellizzato sui suoi singoli aspetti. Ciò ad maggior conferma dellampia discrezionalità della PA in tale fase. Anche la Corte di Giustizia nellordinanza del 12 dicembre 2023 ha evidenziato come la scelta effettuata dallamministrazione nellambito della prima fase di una procedura di finanza di progetto () non è un modulo di confronto concorrenziale sottoposto al principio delle procedure di evidenza pubblica, quanto piuttosto uno strumento tramite il quale lamministrazione definisce di concerto con il privato un obiettivo di interesse pubblico da realizzare, nonché aggiunge come lamministrazione riconosce alloperatore selezionato al termine di tale prima fase solo una aspettativa non giuridicamente tutelata, senza che tale amministrazione sia tenuta a dare corso alla procedura di evidenza gara per laffidamento della concessione. Un tanto chiarisce come nel Project Financing la fase preliminare di individuazione del Promotore, ancorché procedimentalizzata, è connotata da amplissima discrezionalità, per cui - ove talvolta equivocato dagli operatori del settore - in caso di diverse proposte di finanza di progetto da parte di privati la valutazione delle stesse non apre una procedura di gara ad evidenza pubblica.