Foro di Trieste
14-01-2025
IL CORRETTIVO: NOVITA SULLA FINANZA DI PROGETTO
di Elena Predonzani
Il correttivo al Codice dei Contratti Pubblici è in vigore dal 1° gennaio 2025 e modifica oltre 70 articoli del Codice Appalti n. 36/2023 (con linserimento di 3 nuovi Allegati). Il provvedimento risponde ad alcune criticità emerse durante lapplicazione del Codice n. 36/23 e alle richieste di modifica da parte dellUnione Europea. Molti sono i temi sui quali il decreto è intervenuto. In particolare, il correttivo al Codice dei contratti pubblici ha apportato Unimportante modifica in tema di PPP con riscrittura integrale dellart. 193 sulla Finanza di Progetto, in cui viene dettata una nuova disciplina dellaffidamento in concessione di lavori o servizi mediante tale strumento (vedasi art. 57 Correttivo e art. 193 Codice). Il correttivo incide, in sostanza, sulle modalità di affidamento del contratto, recependo senzaltro le osservazioni europee volte ad un affievolimento del diritto di prelazione del promotore in ragione del prioritario principio della concorrenza e che era stato infatti già oggetto di valutazione del Consiglio di Stato in sede di redazione del Codice n. 36/23. Quindi in tale ottica il correttivo ha cambiato radicalmente il procedimento, introducendo elementi di maggiore concorrenzialità già nella fase di scelta del promotore che probabilmente incideranno sulla tempistica di affidamento della concessione che nella prassi già soffriva della lentezza della burocrazia amministrativa. Ora la procedura prevede dei passaggi ulteriori con nuovi termini intermedi nella varie fasi aggiunte, che scansionano per steps il processo di valutazione delle proposte imponendo alla PA verifiche preliminari ed oneri di pubblicità. Il tutto prodromico alla successiva fase di gara. La procedura appare, quindi, notevolmente più complessa nel suo svolgimento, soprattutto nella fase di valutazione delle proposte da parte degli Enti concedenti, per garantire maggiore trasparenza, introducendo fasi preliminari di evidenza pubblica per le proposte private formulate dagli operatori economici. Le principali novità sono: - la previsione per la finanza di progetto ad iniziativa privata, di una (eventuale) manifestazione preliminare di interesse, con la quale gli aspiranti promotori possono richiedere allente concedente informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta: viene in sostanza recepito ciò che di fatto spesso già avviene, peraltro con lintroduzione della pubblicazione su Amministrazione trasparente della manifestazione ritenuta di interesse pubblico; in ogni caso la manifestazione di interesse non è obbligatoria ai fini della presentazione della proposta; - lintroduzione di un progetto di fattibilità a contenuto ridotto per la finanza di progetto (All. I.7, art. 6 bis), al fine di alleggerire gli importanti oneri iniziali per il proponente e rendere più agevole avanzare idee progettuali; - la presentazione della proposta corredata comunque, oltre che dal progetto di fattibilità di cui allAllegato I.7, art. 6 bis, di tutta la documentazione di cui al precedente art 193 ossia una bozza di convenzione, il piano economico finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, ma anche lindicazione dei requisiti generali e speciali del promotore laddove il vecchio art. 193 non prevedeva tale specifico onere, ritornando così allimpostazione del vecchio Codice 50/2016; - la previsione della pubblicazione della proposta su Amministrazione Trasparente per raccogliere entro un termine non inferiore a 60 giorni altre proposte sul medesimo intervento da parte di altri operatori economici in qualità di proponenti;; - una fase preliminare di valutazione comparativa nei successivi 45 giorni tra la proposta del promotore e quelle eventualmente pervenute da altri operatori, con pubblicazione della proposta selezionata; - la conclusione della procedura di valutazione sulla fattibilità della proposta prescelta, con provvedimento ad hoc soggetto a pubblicità, entro un termine di 60 giorni, differibile sino a 90 per comprovate esigenze istruttorie; - il diritto di prelazione in sede di gara viene riservato al promotore ovvero al proponente non risultati aggiudicatari: formulazione comunque non chiarissima Inoltre, il nuovo testo dellart. 193 riprende la distinzione tra la finanza di progetto ad iniziativa privata e quella ad iniziativa dellente concedente, che era stata accantonata dal Codice 36/23 pur avendo positivizzato la prassi diffusa da parte delle Amministrazioni di farsi parte attiva attraverso la sollecitazione di proposte di project financing. In buona sostanza, cè oggi una diversa prospettiva per loperatore economico e per linvestitore che intende presentare una proposta. Lattuale impostazione del Correttivo Appalti, pertanto, articolando in più fasi la procedura della finanza di progetto soddisfa lesigenza di garantire una maggiore rispondenza della procedura ai principi di trasparenza e favorire una effettiva concorrenza sin dalla fase della presentazione della proposta. Effettivamente nelle nuove fasi introdotte nella procedura si instaura un confronto competitivo tra gli operatori economici potenzialmente interessati alliniziativa presentata dal proponente Non vè chi non veda come la complessa articolazione della procedura rischi, peraltro, di disincentivare la presentazione di proposte ad iniziativa privata, rendendo lintera procedura più aleatoria e incerta nei tempi di valutazione, seppur in onore dei citati generali principi di trasparenza e concorrenza. Già i tempi di decollo della finanza di progetto sono sempre stati purtroppo di fatto non rapidissimi, con tempi di attesa lunghi per i privati e gli investitori che decidono di investire ingenti risorse (economiche e know how) per il montaggio di proposte articolate e complesse ai fini della realizzazione di interventi pubblici. Non solo, la preliminare valutazione delle proposte per la scelta del promotore costituisce fonte di potenziale aumento del rischio di contenzioso sin da tale fase, aggravando notevolmente gli oneri istruttori in capo agli enti concedenti per tutti gli adempimenti necessari. Cè da sperare che la complessa articolazione della nuova procedura non pregiudichi il tempismo dellazione amministrativa alla luce del prioritario principio del risultato di cui allart. 1 del Codice 36/23 - e soprattutto che non affievolisca lo spirito di iniziativa imprenditoriale di operatori economici ed investitori a beneficio pubblico di cui si è registrato negli ultimi anni un significativo incremento.