12-01-2024
Circolare MIT dd. 20.11.2023 n. 298 sugli affidamenti sottosoglia
di Elena Predonzani
La Circolare interpretativa n. 298/2023 emanata dal MIT in data 20.11.2023 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 23/11/2023 precisa sugli affidamenti sottosoglia al contempo, viene fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Il dubbio interpretativo è sorto in relazione al dispositivo dellart. 50 del codice 36/2023 che non prevede espressamente alcuna possibilità di utilizzo di altre procedure se non quelle ivi indicate. Il MIT precisa in detta circolare, che le disposizioni contenute nellart. 50 del codice vanno interpretate ed applicate sempre nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dellUnione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla direttiva 2014/24/UE. Pertanto, anche per i contratti aventi importi inferiori alle soglie comunitarie a parere MIT sarà possibile avviare procedure ordinarie. È una precisazione interpretativa che aggiunge qualcosa al Codice n. 36/2023: ma è chiara? Molti se lo chiedono e ne discutono. Va detto che la circolare del MIT appare pienamente coerente con i principi comunitari, ed anzi una prassi restrittiva di diritto interno di totale chiusura al mercato nel sotto soglia comunitario sarebbe palesemente contraria al diritto comunitario che, in quanto prevalente, determinerebbe la disapplicazione da parte dei giudici amministrativi. In effetti, il nuovo piano del PNRR come riformulato e concordato dal Governo con la Commissione europea, ed in particolare nellobiettivo M1C1-73QUATER, precisa in modo estremamente chiaro: Circular on below-EU threshold procurement adopted and published on the Italian Official Journal. The circular shall clarify that contracting authorities can use open and restricted procedures for below-EU threshold procurement. Ossia "adozione di una Circolare con cui si chiarisca che negli affidamenti sotto soglia comunitaria le stazioni appaltanti possono utilizzare le procedure aperte e ristrette previste per il sopra soglia". Inoltre, cè da dire che le direttive comunitarie sono la norme primarie, e quindi appare evidente che in alcun modo le norme di diritto interno possono vietare o limitare istituti previsti dalle direttive comunitarie, qual è il ricorso alle procedure aperte, che sono obbligatorie solo sopra soglia comunitaria ma sempre utilizzabili anche al di sotto della stessa in via facoltativa. Ricordiamo che la Corte di Giustizia europea in diverse occasioni nel corso degli anni ha caldeggiato lutilizzo di metodi di aggiudicazione aperti e concorrenziali anche al di sotto della soglia comunitaria per attrarre una gamma più ampia di operatori economici ed anche per beneficiare di offerte più vantaggiose. Il tema che ovviamente si apre in merito riguarda direttamente i RUP e la fiducia nella loro capacità di scelta e valutazione, avuto conto del fatto che il principio di fiducia di cui allarticolo 2 del D.Lgs. 36/2023 è uno dei principi cardine del nuovo Codice (ossia la piena fiducia nei RUP e nella loro discrezionalità, supportata peraltro tale dalla formazione e da un sistema di qualificazione delle S.A.). Ciò perché le stazioni appaltanti, nellambito della discrezionalità riconosciutagli dal nuovo Codice, per gli affidamenti sotto soglia comunitaria dovranno decidere se e quando sia il caso di ricorrere a procedure ordinarie al posto di quelle semplificate che restano comunque lo strumento principale (affidamenti diretti e negoziate senza bando). LANAC si è espressa in modo positivo su questa interpretazione del MIT ed anzi il Presidente Busia ha definito detta circolare come una evidente marcia indietro del Governo a conferma della fondatezza delle obiezioni che ANAC aveva sollevato in merito, facendo altresì notare che il punto meriterebbe una modifica legislativa ad hoc. In effetti, la circolare in esame non ha carattere precettivo ma semplicemente dichiarativo e chiarificatorio, ergo non modifica la legge, per cui cè il rischio che si generi incertezza e rallentamento sul piano operativo. Da un lato il nuovo Codice spinge sulla semplificazione per una accelerazione delle procedure, dallaltro la circolare ministeriale, invece, frena con uninterpretazione della norma sugli affidamenti che rischia di porre i RUP in una condizione di oggettiva incertezza operativa. E indubbio il valore giuridico della certezza del diritto che peraltro deve oggi coniugarsi con una produzione legislativa frammentata e diversificata in fonti tipiche e atipiche, soft low, giurisprudenza, con sovrapposizione di fonti sovranazionali. In detto contesto, complesso e affastellato, serve una forte accountability della pubblica amministrazione per il corretto utilizzo delle risorse ed il raggiungimento dei risultati attesi, in linea con le finalità istituzionali e garantendo una maggiore responsabilizzazione del management interno.